Articolo 22 della Costituzione e leggi analoghe delle Costituzioni europee

Da Wikiscuola.

Con questo lavoro intendiamo confrontare i diritti propri dei cittadini della Repubblica Italiana e quelli riconosciuti a tutti gli individui sul suolo del Paese, più specificatamente analizzando l'articolo 22 della nostra Costituzione. Cercheremo inoltre di conoscere qual è il rapporto tra cittadino e straniero e di rapportare i dati così raccolti con quelli ricavati da altre Costituzioni europee.
Ci occuperemo dunque della Costituzione Italiana e di quelle tedesca, francese e spagnola.

Indice

Quadro di riferimento delle costituzioni esaminate

Con questa tabella intendiamo fornire alcune fondamentali informazioni sui testi costituzionali di cui parleremo. Anno di promulgazione e contesto storico sono dati imprescindibili; inoltre abbiamo specificato anche la collocazione degli articoli presi in esame.
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Diritti degli stranieri e dei cittadini

Nella Costituzione della Repubblica Italiana

La nostra Costituzione esordisce con una serie di articoli, che vanno dall'art.1 all'art12, raggruppati sotto il titolo di “Principi Fondamentali”. Dopo aver esplicitato i valori su cui si fonda la nostra Repubblica nell'art1, con l'art.2 si afferma l'esistenza di alcuni diritti naturali, o inviolabili, che non vengono concessi, ma vengono riconosciuti e garantiti dalla Repubblica Italiana a tutti gli uomini, analogamente alla Carta dei Diritti dell'Uomo (firmata a Parigi nel dicembre dello stesso anno).

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art.3

illustra i principi di uguaglianza di fronte alla legge, garantendo la pari dignità sociale a tutti i cittadini secondo i principi del liberalismo moderno; ma esprimendo anche principi della tradizione socialista e marxista, promuovendo l'effettiva rimozione degli ostacoli (quali povertà o problemi sociali)che impediscono l'uguaglianza dei cittadini. Bisogna ribadire che questa regola di eguaglianza che lo Stato ha scelto di perseguire non può estendersi a tutti, in quanto non è possibile garantire una condizione di eguaglianza a tutti i soggetti che si trovano sul suo territorio: l'essenza di uno Stato è data sì dal territorio e dalle sue regole, ma è costituita principalmente dalle persone che lo condividono e nel quale si sono organizzate. I membri dell'Assemblea Costituente, dunque, per non rendere privo di senso l'articolo (prefiggendosi l'impossibile garantendo pari dignità sociale a tutti) non poterono fare altro che rivolgersi ai cittadini.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'articolo 3 garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e ciò significa, prima di tutto, che la legge si applica sia ai governanti sia ai governati e nessuno può porsi sopra di essa. In secondo luogo ciò significa che le leggi non devono operare irragionevoli discriminazioni , accordando ad alcuni privilegi negati ad altri.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
In tutta la Costituzione il termine straniero viene utilizzato solo due volte, entrambe nell'art.10, in cui si parla dell'acquisizione del diritto di asilo da parte dello straniero e della sua condizione giuridica. In entrambi i casi si rinvia a leggi specifiche.
Nella parte prima titolo I dei Rapporti civili vengono specificati e chiariti i diritti del cittadino e quelli concessi invece a tutti gli individui.

Art.13

Nell'art.13 viene dichiarata inviolabile la libertà personale di ogni singolo individuo, così come a tutti è concessa la segretezza della corrispondenza nell'art.15.

Art.16

Nell'art.16 troviamo la prima distinzione tra stranieri e cittadini: solo a questi ultimi è concesso il libero soggiorno e la libera circolazione sul suolo italiano.

Art.17

Anche nell'art.17 si parla dei cittadini: una cosa data comunemente per scontata, la libera possibilità di associarsi e riunirsi in pubblico pacificamente e senz'armi, è in realtà singolo privilegio dei cittadini italiani.

Art 19

Con l'articolo 19 ritroviamo un diritto concesso a tutti: la libera professione di fede. Un altro diritto fondamentale, quindi volto a tutti gli individui, è quello alla libera espressione, al libero pensiero e alla libera pubblicazione, enunciato nell'art.21. Importantissima considerazione deve essere fatta sull'articolo 22.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
La norma, che si ricollega all’articolo 2 e all’articolo 3, risponde al compito di tutelare le basi democratiche dell’ordinamento repubblicano da eventuali violazioni di tipo politico, impedendo che si possano un giorno ripetere le politiche razziali del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza agli appartenenti alla comunità ebraica (che si videro privati dei diritti di cittadinanza a causa delle leggi razziali, sancite con il decreto legge del 17 novembre del 1938) e ai personaggi politici che svolgevano attività antifascista all'estero.
Inoltre l'articolo si propone di tutelare il nome degli individui da violazioni di carattere politico, sempre in riferimento al regime fascista, che impose l’italianizzazione dei cognomi di quei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche.
Comunque, anche oggi questo articolo non ha perso di importanza: la personalità giuridica del cittadino deve essere tutelata nella sua integrità, permettendo a questo di essere soggetto di diritti e di obblighi, così come il nome, che permette al cittadino di essere individuato in quanto tale ed in quanto uomo.
Infine, di maggior interesse ai fini del nostro progetto di “Cittadinanza e Integrazione”, è il tema della cittadinanza che, vista come appartenenza alla comunità statale, garantisce il totale possesso dei diritti civili e politici.

Per concludere, nella Parte I Titolo IV dei “Rapporti politici” (artt. 48-54) è trattato il dovere civico del voto, rivolto ai soli cittadini di maggiore età. Possiamo dunque affermare che il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, anche se vivono all'estero.

Art. 48. (1)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Una eccezione a questo articolo, inerente al nostro lavoro, è quella del diritto di voto concesso ai cittadini dell'UE secondo il decreto legislativo 197/1996 e secondo la legge 52/1996. I cittadini comunitari che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, possono chiedere l'iscrizione alle liste elettorali presso il Comune di residenza.
Non si può fare a meno di notare che nella nostra Costituzione non si parli di come la cittadinanza si possa acquistare. Oggi questo dato può essere interpretato come una mancanza: in un periodo in cui il flusso di immigrazione è molto elevato si tende a dare molta importanza ai metodi di acquisizione della cittadinanza, tanto da farne oggetto di forte dibattito, ma non è possibile analizzare la Costituzione senza tener conto dell'epoca storica in cui fu redatta. L'immigrazione allora non era molto rilevante, anzi, il fenomeno di maggiore intensità era quello di emigrazione verso paesi economicamente più sviluppati. Il problema principale era, dunque, mantenere il legame tra gli Italiani che andavano a lavorare all'estero e il paese di origine.

Nella Costituzione tedesca

Qui vengono trattate con minuziosità tutte le questioni relative ai diritti e doveri del cittadino e dello straniero.
Il popolo tedesco concede e riconosce i suddetti diritti ad ogni uomo sul suo territorio secondo l'art.1 comma2
Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.

e secondo l'art.3 comma3

Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.

Le uniche differenze tra il cittadino tedesco e lo straniero sono quelle riguardanti la libera associazione e riunione (art.9) e la libertà di circolazione sul suolo del paese (art.11), riconosciute solo ai cittadini tedeschi.
Inoltre si parla di diritto di asilo politico e di acquisizione della cittadinanza (facendo riferimento a leggi specifiche) riferiti ovviamente allo straniero, termine comunque mai menzionato in questi articoli.

Nella Costituzione Spagnola

La Costituzione Spagnola è sicuramente la più chiara sul tema dei cittadini e degli stranieri: se ne parla nel titolo I capitolo primo:
nell'art.11 si fa subito riferimento all'acquisizione, alla perdita e al mantenimento della cittadinanza, sebbene si rimandi alla legge (si può notare come, una Costituzione abbastanza recente, si occupi anche dell'acquisizione della cittadinanza).
Si fa diretto riferimento agli stranieri nell'art.13, a cui vengono concesse libertà pubbliche (sempre non specificando ma facendo riferimento alla legge).
Tuttavia solo gli Spagnoli sono ritenuti uguali di fronte alla legge; nell'art.14 non si parla degli stranieri.
Infine nella Sezione Prima “Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche” vengono riconosciuti a tutti gli individui, analogamente alle altre Costituzioni, i diritti fondamentali (nome, vita, libertà di culto e di espressione, alla sicurezza, alla giustizia e alla segretezza delle comunicazioni), fatta eccezione per 'art.19, in cui solo gli spagnoli hanno diritto a circolare e risiedere liberamente sul suolo nazionale.
La Costituzione spagnola, contrariamente alle sue simili europee, riconosce nell'art.21 e nell'art.22 la libera associazione e riunione di tutti gli individui e non solamente dei cittadini.

Diritti naturali in Francia

La struttura della Costituzione francese sulla materia dei diritti del cittadino è molto particolare: come ultimo capitolo della Costituzione troviamo la “Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino” del 1789.
Possiamo notare subito alcune sostanziali differenze con le altre Costituzioni europee:
Questa dichiarazione è precedente alla stesura della Costituzione vigente, e possiamo dire, non è molto recente.
La dichiarazione è posta come ultimo capitolo della Costituzione, anziché tra i primi capitoli.
Essendo stata scritta nel 1789, non vi si trovano problemi relativi ai diritti dello straniero né ai suoi rapporti con il cittadino.
Infine, non si fa naturalmente capo a quelle opinioni scaturite intorno al 1945-48 riguardo i diritti fondamentali dell'uomo, ma si fa fede ai cosiddetti “diritti naturali”, stabiliti da un'Assemblea Nazionale completamente autonoma dai pensieri delle altre nazioni.
In questa Dichiarazione i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo vengono concessi solo al cittadino. Neanche in questa Costituzione il termine straniero è utilizzato.

Epilogo:

Con questa indagine abbiamo tentato di raffrontare con chiarezza lo spinoso tema dei rapporti tra il cittadino e lo straniero in Italia e in altri paesi europei. Possiamo dunque riconoscere molte somiglianze fra queste Costituzioni, ma altrettante differenze si palesano a nostri occhi, dovute a nostro parere sia alle differenti epoche di elaborazione delle Costituzioni sia a differenti visioni dei diritti civili dello straniero. L'Italia, da questa analisi, si mostra scoperta e priva di articoli sul tema dello straniero, al quale all'epoca dell'Assemblea Costituente, non si pensò, proprio per la mancanza del problema. La Costituzione Tedesca, quasi contemporanea a quella italiana, mostra invece sul tema dei diritti fondamentali, una maggiore sicurezza rispetto a quella Italiana, probabilmente dovuta al fatto che storicamente questa è stata sempre una nazione coesa e unita sul piano filosofico e, sebbene sconvolta e divisa dalla guerra mondiale, ha ritrovato la sua forte identità. Questo probabilmente ha determinato maggior sicurezza anche nel concedere questi diritti, come si evince dal testo. La Francia conserva una Dichiarazione molto precedente agli altri testi costituzionali sempre sui diritti inviolabili del cittadino; Dichiarazione comunque abbastanza attuale dal punto di vista degli argomenti e dei temi trattati. Molte differenze ed altrettante analogie tra questi testi ci ricordano la presenza della Carta di Nizza (7 dicembre 2000), valida per tutti questi paesi, che ha evidentemente trovato il modo di conciliare sui principi tutte queste idee costituzionali.


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